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La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico è regolamentata dalla Legge 18/08/2000, n. 235.
La domanda di cancellazione del protesto dal Registro Informatico può essere presentata al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio nel caso in cui il debitore abbia effettuato il pagamento del titolo entro 12 mesi dalla levata del protesto, sia stato protestato illegittimamente/erroneamente, sia stato riabilitato dal Tribunale competente oppure abbia costituito un deposito cautelativo presso un'Azienda di credito.
Per quanto riguarda gli assegni, la normativa non prevede la cancellazione del protesto, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Di conseguenza, il debitore che provvede al pagamento dell'assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente presentare domanda di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio.
Tale procedura dovrà essere seguita anche nel caso il debitore abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto.
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La domanda dovrà essere corredata dal titolo quietanzato, l'atto di protesto, la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese o interessi (in assenza delle ricevute, l'interessato potrà compilare l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) o il provvedimento di riabilitazione.
Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile dirigente dell'ufficio, dopo aver accertato la regolarità del pagamento o l'erroneità del protesto, accoglie la domanda e, di conseguenza, ne dispone la cancellazione.
Il provvedimento dovrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto.
In caso di rigetto dell'istanza di cancellazione del protesto, l'interessato può presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
La domanda di riabilitazione va presentata tramite Istanza (in bollo) al Presidente del Tribunale
La visura protesti è estratta dal Registro Informatico dei Protesti tenuto dalle Camere di Commercio.
La visura protesti + atti pregiudizievoli rileva i dati anche dai Tribunali e dalle Conservatorie.
Il servizio si ottiene on-line in pochi secondi 24 ore su 24, anche di sabato e nei giorni festivi.
Viene inoltre inviata una copia in formato PDF per e-mail all'indirizzo fornito dal cliente.
Il protesto di un assegno può essere cancellato dai registri della Camera di Commercio soltanto dopo aver ottenuto la riabilitazione da parte del Tribunale competente per territorio, a condizione che il pagamento del titolo sia avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto.
I protesti registrati presso gli archivi della Camera di Commercio possono essere cancellati in presenza di determinati presupposti:
- presentazione di apposita domanda da parte del debitore;
- pagamento del titolo entro l'anno dalla data del protesto;
- protesto errato e/o illegittimo;
- costituzione deposito cautelativi presso istituto di credito.
Decorso il termine di cinque anni, i protesti registrati nell’archivio informatico della Camera di Commercio, anche se non vengono cancellati, non sono comunque più visualizzabili da parte degli utenti.
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Consente di verificare se il nominativo del richiedente è presente all'interno delle principali Centrali Rischi (CRIF, EXPERIAN e CTC).
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